S.P. ricorre per la cassazione della sentenza n. 797/17, del 7 aprile 2017, della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti della società Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in relazione alla segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi della Banca d’Italia.
La sentenza impugnata si è uniformata – in relazione al mancato ristoro del danno non patrimoniale lamentato all’indirizzo espresso da questa Corte e secondo cui, in “materia di responsabilità civile, il danno all’immagine ed alla reputazione (nella specie, “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”), in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2018, n. 7594, Rv. 648443-01).
Del resto, e più in generale, questa Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale “determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU” (al quale lo stesso ricorrente ricollega la pretesa a non subire segnalazioni alla centrale rischi in difetto dei presupposti normativamente stabiliti), “non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva“, secondo un “accertamento di fatto” che “è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2014, n. 16133, Rv. 632536-01).
La Corte rigetta il ricorso, condannando S.P. a rifondere alla società Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3133