penale della Corte di Cassazione

Penale della Cassazione del 17 Dicembre 2020


La Corte di Cassazione stabilisce che:

La diffusione di dati personali sensibili consistente nell’invio a familiari e colleghi di lavoro, nonché a testate giornalistiche, di immagini e file audio inerenti alla registrazione di un rapporto sessuale tra l’imputato e la vittima nonché foto intime della figlia minorenne della donna NON trova collazione all’interno della figura di reato di cui all’art. 167, comma 2 D.Lgs. n. 101 del 2018.

Non vi è alcuna continuità tra il vecchio ed il nuovo dettato dell’art. 167.

È evidente, già da una prima lettura dell’art. 167,comma 2, che, se pure i dati relativi alla vita sessuale rientrano nel richiamato art. 9 del regolamento UE, la condotta, intanto è punita, in quanto sia posta in essere in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’art. 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’art. 2-quinquiesdecies.

In ultimo, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto interrogarsi circa l’eventuale continuità normativa con altre disposizioni attualmente in vigore che riguardino l’illecita condotta diffusiva di immagini o video sessualmente espliciti (il riferimento è all’art. 612-ter c.p.).