Confermata la sentenza con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento: in particolare, i ricorrenti chiedevano il ristoro per il danno non patrimoniale subito in seguito alla pubblicazione di immagini della loro abitazione sul catalogo pubblicitario dell’impresa.
“Conseguentemente, la ritenuta “neutralità” del contenuto dei dati acquisiti senza il consenso della parte committente di una prestazione d’opera, dai quali non si desumano riferimenti alla vita privata o ai beni personali, ma solo alle caratteristiche estetiche e tecniche del manufatto eseguito dell’esecutore dell’opera, esclude che nella condotta assunta, in assenza di preventivo consenso dell’avente diritto, possa ravvedersi una violazione degli obblighi di salvaguardia degli interessi e diritti altrui.
Nè tantomeno è ravvisabile una violazione del diritto alla privacy, all’immagine o della proprietà altrui nel comportamento di chi, nel proprio personale interesse, acquisisca dati contenenti immagini del proprio manufatto che, se anche riferite a parte del mobilio o degli ambienti in cui esso si inserisce, si dimostrino prive di contenuto personale riferito al committente dell’opera.”
Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n.27613